IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del decreto legislativo 18 aprile
1994,  n.  280,  che  stabilisce  che  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  dell'economia  e delle finanze, possono essere apportate modifiche
all'allegato  al  decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
  Visto  l'articolo  3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 280, relativo ai controlli;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto
legislativo  18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio
mediante  l'impiego  di  componenti  di  carburanti di sostituzione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
novembre  2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE
relativa  alla  qualita'  della  benzina  e del combustibile diesel",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001;
  Vista  la  legge  4  novembre  1997,  n.  413,  ed  in  particolare
l'articolo  1  comma  1,  2  e  3  recante  "Misure  urgenti  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  da  benzene", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997;
  Vista  la  direttiva  98/70/CE  del 28 dicembre 1998, relativa alla
qualita'   della   benzina   e  del  combustibile  diesel  e  recante
modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
  Vista  la  direttiva  2000/71/CE  della  Commissione del 7 novembre
2000,  che  adegua  al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti
negli  allegati  I,  II,  III  e  IV  della  direttiva  98/70/CE  del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, come previsto dall'articolo 10
della medesima direttiva;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 12 febbraio
  2001;
Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio,  delle attivita' produttive, della salute e dell'economia
e delle finanze;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  al  fine della tutela della
salute  e  dell'ambiente,  le  specifiche  relative  al  contenuto di
composti  ossigenati  organici nelle miscele di benzina da utilizzare
nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  matena,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
          1994,  n.  280,  recante  "Attuazione  della  direttiva del
          consiglio  5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva
          della  commissione  29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative
          al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di
          carburanti   di  sostituzione"  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, e' il seguente:
              "1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, delle finanze, della sanita'
          e  dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele
          di  benzina  tenori  di  composti  ossigenati organici piu'
          elevati   di   quelli  indicati  al  punto  II,  colonna  A
          dell'allegato   e   possono   essere   apportate  eventuali
          modifiche  al  medesimo  allegato  al  fine di adeguarlo ad
          eventuali    successive   modificazioni   delle   direttive
          comunitarie in materia.".
              -  L'art.  3  del  citato decreto legislativo 18 aprile
          1994, n. 280 e' il seguente:
              "Art.  3 (Controlli). - 1. La stazione sperimentale per
          i  combustibili  provvede al controllo della qualita' delle
          miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse
          in consumo.
              2.  Per  la  misura  dei tenori in volume ed in peso di
          ossigeno  dei  composti  ossigenati organici possono essere
          impiegati  a  titolo provvisorio i metodi indicati al punto
          III dell'allegato.
              3.   I   Ministri   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato,    delle   finanze,   della   sanita'   e
          dell'ambiente,  determinano  con  decreto  i  metodi  ed  i
          criteri di campionamento e di misura da adottare.
              4.   Sono   fatte   salve  le  competenze  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  protezione dell'ambiente, delle agenzie
          regionali  e  delle  province  autonome, di cui all'art. 1,
          comma  1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre
          1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 gennaio 1994, n. 61".
              - I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre
          1997,  n.  413,  recante "Misure urgenti per la prevenzione
          dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   3 dicembre  1997,  n.  282,  sono  i
          seguenti:
              "1.  A  decorrere  dal 1 luglio 1998, il tenore massimo
          consentito  di  benzene  e  di idrocarburi aromatici totali
          nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento
          in volume e nel 40 per cento in volume.
              2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  della  sanita',  previo  parere  delle
          competenti   commissioni   parlamentari,  e'  stabilita  un
          ulteriore  riduzione,  a  decorrere  dal 1 luglio 2000, del
          tenore  massimo  di idrocarburi aromatici nelle benzine, di
          cui  al  comma  1,  sulla base della normativa comunitaria,
          valutati  i  dati  forniti  dall'Agenzia  nazionale  per la
          protezione  dell'ambiente  e quelli elaborati dall'Istituto
          superiore di sanita'.
              3.  Il controllo del tenore di benzene e della frazione
          aromatica   nelle  benzine  e'  effettuato  dai  laboratori
          chimici   delle   dogane  e  delle  imposte  indirette  sui
          carburanti  prodotti  dalle raffinerie italiane e su quelli
          importati.   I  laboratori  provvedono  a  classificare  le
          benzine  di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene,
          i  metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n.
          214,  del  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche
          comunitarie,  con  le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.
          1135   (edizione maggio   1995)   e,  per  gli  idrocarburi
          aromatici   totali,   il  metodo  ASTM  D  1319  fino  alla
          definizione  di  apposita metodica disposta con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro delle
          finanze.".
              - La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualita' della
          benzina  e  del combustibile diesel e recante modificazione
          della  direttiva  n.  93/12/CEE del consiglio e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.
          L 350/58 del 28 dicembre 1998.
              -  La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della
          Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico i metodi di
          misura  stabiliti  negli  allegati  I,  II,  III e IV della
          direttiva   n.   98/70/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,   come   previsto  all'art.  10  della  medesima
          direttiva  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000.
              -  L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
          disciplina  dell'attivita'  al  Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   214   del   12 settembre   1988
          (supplemento ordinario) e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa);
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri  possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".